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Comune Macugnaga





Comunicazione dal CAI Piemonte
Il CAI Piemonte ci comunica che dopo molti sforzi è riuscito a far congelare l'articolo 30 della legge regionale n.2/2009 per almeno per un anno, quindi per questa stagione invernale che è alle porte non ci saranno sanzioni. Ecco il testo della modifica:

Art. 29 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

3.Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti:
  • 2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.
  • 2 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 e di cui all'articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010.
Di seguito  la sintesi della Legge Regionale in questione modifcata più volte dalla Giunta nel corso dell'anno:
Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale N. 2/2009, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2009, n. 7, è sostituito dal seguente:

" I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso."

Per quanto riguarda la sanzione per la violazione al disposto dell'art 30 comma 2 (obbligo di sistemi elettronici sonda e pala da neve) è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art 35 lett. u da 40 a 250 € ( quindi secondo le normative vigenti si applicherebbe il doppio del minimo o il terzo del massimo quindi  la sanzione sarebbe di fatto 80 €)

 
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